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Referendum, iniziativa popolare e iniziativa dei cittadini europei

Un referendum è una forma di decisione diretta degli elettori sulla costituzione, la legge o un altro atto giuridico o su un altro quesito importante per la comunità sociale. Referendum e iniziativa popolare sono forme di democrazia diretta.

Referendum sulla modifica della Costituzione

Un referendum sulla modifica della Costituzione è una forma di decisione diretta degli elettori sulla modifica della Costituzione, indipendentemente dalla portata e dal significato degli emendamenti.

Nel referendum sulla modifica della Costituzione, gli elettori decidono di approvare l’emendamento alla Costituzione adottato dall’Assemblea nazionale prima della sua promulgazione.

L’Assemblea nazionale deve sottoporre agli elettori la proposta di modifica della Costituzione con un referendum se viene richiesto da almeno 30 deputati. La richiesta di indire un referendum può essere presentata entro sette giorni dall’adozione della legge costituzionale di modifica della costituzione

Un emendamento è adottato con un referendum se la maggioranza degli elettori che lo hanno votato è a favore, a condizione che la maggioranza di tutti gli elettori partecipi alla votazione.

Referendum legislativo

Il referendum legislativo come forma di democrazia diretta è regolato dall’articolo 90 della Costituzione. Il nuovo assetto costituzionale del referendum legislativo del 2013 è intervenuto nelle tre componenti del sistema referendario, ovvero l’iniziativa referendaria (riduzione del numero dei proponenti referendari), l’oggetto della decisione referendaria (definizione delle restrizioni e divieti referendari) e l’innalzamento della soglia di legittimità della decisione presa dal referendum.

Secondo la nuova legge, il referendum legislativo può essere richiesto solo dagli elettori (almeno quarantamila elettori), non è più possibile indire un referendum per alcune leggi specifiche e la legittimità di una decisione referendaria è rafforzata dal quorum di rifiuto (per respingere una legge è necessario almeno un quinto di tutti gli elettori). Inoltre, al posto di quello confermativo è stato introdotto il modello abrogativo del referendum legislativo.

Il secondo comma dell’articolo 90 della Costituzione definisce ora quattro ambiti legislativi o leggi su cui non può essere indetto un referendum:

  1. leggi sulle misure di emergenza per garantire la difesa dello Stato, la sicurezza o l’eliminazione delle conseguenze di calamità naturali,
  2. leggi in materia di imposte, dogane e altri oneri obbligatori, nonché la legge adottata per l’esecuzione del bilancio dello Stato,
  3. leggi sulla ratifica dei trattati internazionali,
  4. leggi che eliminano l’incostituzionalità in materia di diritti umani e libertà fondamentali o altra incostituzionalità.

Una legge è respinta con referendum se la maggioranza degli elettori validi ha votato contro di essa, a condizione che almeno un quinto di tutti gli elettori voti contro la legge. La maggioranza referendaria così determinata (il cosiddetto quorum di abrogazione) presuppone una determinazione in due fasi dell’esito referendario. Occorre anzitutto determinare se la maggioranza degli elettori che hanno validamente votato al referendum abbia votato contro la legge. Se la maggioranza non viene raggiunta, la legge non viene respinta e può essere promulgata. In caso contrario, se la maggioranza degli elettori ha votato contro la legge, si deve accertare se questa maggioranza rappresenta almeno un quinto di tutti gli elettori aventi diritto nella Repubblica di Slovenia. Affinché una legge possa essere abrogata con un referendum, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni, ovvero una maggioranza relativa e un quorum di rifiuto.

Fino a quando la Legge sul referendum e l’iniziativa popolare non sarà armonizzata con il nuovo assetto costituzionale del referendum, l’articolo 21 della Legge ZRLI, ai sensi del secondo comma della II sezione UZ90, 97, 99, viene applicato per analogia in modo tale che la Corte Costituzionale decida sulla controversia tra il proponente del referendum e l’Assemblea Nazionale che respinge la richiesta di referendum sulla legge.

Referendum sulle relazioni internazionali

Nel referendum di cui all’articolo 3.a della Costituzione, gli elettori devono dichiarare preventivamente il trasferimento dell’esercizio di parte dei loro diritti sovrani alle organizzazioni internazionali o l’adesione ad un’alleanza di difesa disciplinata da un trattato internazionale.

L’Assemblea nazionale può indire un referendum a propria discrezione, su proposta del governo, di almeno dieci deputati o di un gruppo di deputati.

La proposta è adottata con referendum se vota per essa la maggioranza degli elettori che hanno votato validamente. L’Assemblea nazionale è vincolata dalla decisione degli elettori al referendum.

Referendum consultivo

L’Assemblea nazionale può indire un referendum consultivo su questioni di sua competenza che rivestono un’importanza più ampia per i cittadini. Può essere indetto su tutto il territorio del Paese o in una determinata area più ristretta, se il quesito riguarda solo gli abitanti di quella zona.

Il referendum è indetto dall’Assemblea nazionale e può essere avviato da qualsiasi membro dell’Assemblea nazionale.

L’Assemblea nazionale non è vincolata dall’esito del referendum consultivo.

Referendum locali

Un referendum è una forma di decisione diretta da parte dei cittadini su un atto generale municipale o su un altro quesito che è importante per la comunità locale autogestita. Significa il diritto di tutti i cittadini che nel comune hanno il diritto di votare o di essere votati di partecipare a suffragio universale all’adozione delle più importanti decisioni giuridiche e politiche, che sono altrimenti di competenza del consiglio comunale. La legge sull’autogoverno locale disciplina in dettaglio il referendum supplementare agli articoli 46, 47, 47a e 47b. L'articolo 47b stabilisce che un atto generale o le sue disposizioni individuali sono respinte con referendum se la maggioranza degli elettori validi ha votato contro, a condizione che almeno un quinto di tutti gli elettori voti contro l’atto generale o le sue disposizioni individuali. La decisione degli elettori nel referendum supplementare è vincolante per il consiglio comunale fino alla scadenza del suo mandato.

A differenza dell’esito di un referendum supplementare, l’esito di un referendum consultivo non è vincolante per il consiglio comunale. La decisione di indire un referendum consultivo, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, può essere presa solo dal consiglio comunale, mentre gli stessi elettori non possono farne richiesta. Pertanto, l’esito della votazione nel referendum consultivo è innanzitutto un indicatore dell’opinione pubblica, non uno strumento per stabilire se è stata presa o meno una decisione concreta. Poiché il referendum consultivo è una sorta di misurazione dell’opinione pubblica su contenuti concreti, oggi le autorità comunali possono farlo con strumenti equivalenti, più semplici ed economici. Ecco perché i referendum consultivi non vengono quasi mai indetti dai comuni.

L’articolo 46 a della Legge sull’autogoverno locale prevede che i cittadini possano decidere mediante referendum anche su altre questioni, se così previsto dalla legge. Tale referendum può essere tenuto sulla base della Legge sull’autogoverno locale e della Legge sul referendum e l’iniziativa popolare, salvo diversa disposizione della legge che determina e regola il referendum. Tale disposizione fa riferimento al referendum sull’istituzione dei comuni e al referendum sull’autocontributo. L’articolo 14b della Legge sull’autogoverno locale stabilisce che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 139 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, viene indetto un referendum per l’istituzione di un nuovo comune o per la modifica del territorio comunale e che tale referendum si svolge in conformità con la Legge sul referendum e l’iniziativa popolare. Il decreto sulla convocazione del referendum sull’istituzione di un nuovo comune, o sulla modifica dell’area di un comune, viene annunciato dall’Assemblea nazionale.

Il referendum sull’introduzione dell’autocontributo è regolato dalla Legge sull’autocontributo che prevede all’articolo 2 che l’autocontributo per la realizzazione o ricostruzione delle infrastrutture pubbliche locali venga introdotto dopo aver effettuato un referendum in cui la maggioranza degli aventi diritto si sia pronunciata a favore dell’autocontributo, a condizione che la maggioranza di loro abbia partecipato alla votazione.

Iniziativa popolare

L’iniziativa popolare è una forma di democrazia diretta. Appare sotto forma di un’iniziativa di revisione statutaria e costituzionale, il che significa che 30.000 elettori possono proporre un emendamento alla costituzione e 5.000 elettori una proposta di modifica della legge.

Qualsiasi elettore, partito politico o altra associazione di cittadini può avviare un’iniziativa per depositare una proposta per modificare la Costituzione o un disegno di legge. Una proposta per l’avvio della procedura di modifica della Costituzione o un disegno di legge viene trasmessa all’Assemblea nazionale da un rappresentante dell’elettorato.

Iniziativa dei cittadini europei

L’iniziativa dei cittadini europei è un diritto che crea un collegamento diretto tra i cittadini dell’UE e la Commissione europea – promotrice degli atti legislativi dell’UE. Il Regolamento (UE) 2019/788 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei stabilisce le modalità e le condizioni di attuazione dell’iniziativa dei cittadini. L’iniziativa può essere preparata da 7 cittadini dell’UE provenienti da almeno 7 diversi Stati membri. Una volta che l’iniziativa avrà ottenuto un milione di firme di sostegno, la Commissione europea deciderà su eventuali ulteriori azioni. I cittadini dell’UE possono unirsi al gruppo che lancia l’iniziativa o sostenerne una esistente. Un’iniziativa dei cittadini può essere intrapresa in tutti i settori in cui la Commissione europea ha il potere di proporre atti legislativi, come ad esempio nel settore della tutela dei consumatori, dell’energia, dell’agricoltura e dei trasporti.  

Maggiori informazioni sull’iniziativa dei cittadini europei sono disponibili sul sito web della Commissione europea. Questo sito web contiene informazioni su tutte le iniziative dei cittadini, ordinate in base allo stato dell’iniziativa (le iniziative più recenti, quelle in corso, di successo e tutte quelle registrate), le informazioni sulle norme riguardanti l’iniziativa dei cittadini europei, l’elenco delle autorità nazionali competenti, le notizie attuali e altro. Il sito web fornisce anche una panoramica dettagliata del procedimento, passo dopo passo, sull’attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei. 

La Commissione europea ha realizzato una Guida all’iniziativa dei cittadini europei. Il manuale è destinato, da un lato, ai cittadini in generale per fornire una spiegazione chiara del loro nuovo diritto, e d’altra parte, a potenziali organizzatori per fornire loro una panoramica dettagliata del procedimento, passo dopo passo.

Legislazione

Referendum e iniziativa popolare

Ai sensi della prima frase del secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, il popolo ha il potere nella Repubblica di Slovenia, in conformità alla seconda frase del secondo comma di tale articolo lo esercita direttamente e mediante elezioni, secondo il principio della separazione dei poteri. Il popolo esercita direttamente il potere o partecipa direttamente al suo esercizio con le forme note della cosiddetta democrazia diretta in cui rientra anche il referendum. Si tratta di una forma di decisione diretta degli elettori riguardante la costituzione, la legge o un altro atto giuridico o un altro quesito importante per la comunità. Significa il diritto di tutti i cittadini che hanno diritto di votare, ovvero di un voto a suffragio universale, di decidere su un singolo atto (di regola) dell’organo rappresentativo. Dal punto di vista del funzionamento del potere statale, significa il modo in cui il popolo partecipa all’assunzione delle decisioni giuridiche e politiche più importanti, che sono altrimenti di competenza dell’organo rappresentativo.

La Legge sul referendum e l’iniziativa popolare (ZRLI) (vedi anche la Legge costituzionale sulle modifiche agli articoli 90, 97 e 99 della Costituzione della Repubblica di Slovenia) disciplina il  referendum sulla modifica della Costituzione, il referendum legislativo, il referendum sulle relazioni internazionali e il referendum consultivo su questioni di competenza dell’Assemblea nazionale. La legge regola anche l’iniziativa popolare per modificare la Costituzione e approvare la legge.

Il referendum a livello locale è regolato dalla Legge sull’autogoverno locale che prevede tre tipi di referendum nella comunità locale: un referendum su un atto generale del consiglio comunale, un referendum consultivo e un referendum sull’istituzione e la trasformazione di comuni e province.

Iniziativa dei cittadini europei

La legislazione elettorale non è soggetta ad armonizzazione con l’ordine giuridico dell’Unione europea, quindi la regolamentazione del sistema elettorale è lasciata ai singoli Stati membri. Tuttavia, il 16 febbraio 2011 (in vigore dal 1 aprile 2012) è stato adottato il Regolamento (UE) sull’iniziativa dei cittadini. Il Regolamento è direttamente vincolante per tutti gli Stati membri. Per la sua attuazione nella Repubblica di Slovenia, il governo ha adottato il Regolamento sull’attuazione del Regolamento (UE) sull’iniziativa dei cittadini europei, in vigore dal 2 giugno 2012. Con tale regolamento per l’attuazione del Regolamento 211/2011/UE e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione del 17 novembre 2011 che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini si stabiliscono le autorità competenti, la procedura di certificazione del sistema di raccolta elettronica, la procedura di verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno e la disposizione penale.

Con la modifica del regolamento nel 2014 sono stati nuovamente individuati gli organi competenti per l’attuazione del decreto a causa dell’accorpamento di contenuti provenienti dall'ambito della pubblica amministrazione e del Ministero degli Affari Interni. Sono cambiate anche le disposizioni su chi ha diritto a sostenere un’iniziativa dei cittadini, e precisamente un cittadino della Repubblica di Slovenia che ha l’età per votare alle elezioni del Parlamento europeo e un cittadino dell’Unione che ha l’età per votare alle elezioni del Parlamento europeo ed è in possesso di un certificato valido di registrazione della residenza e di una residenza temporanea registrata nella Repubblica di Slovenia o è in possesso di un permesso di soggiorno permanente valido e di una residenza permanente registrata nella Repubblica di Slovenia.