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Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale, diretto e a scrutinio segreto, secondo i principi del diritto di voto universale ed eguale. Il Presidente della Repubblica è eletto per un periodo di cinque anni, ma non per più di due mandati consecutivi.

Modalità di elezione

L’articolo 103 della Costituzione della Repubblica di Slovenia prevede che il Presidente sia eletto in elezioni dirette, generali e segrete e l’articolo 1 della Legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica stabilisce che il Presidente della Repubblica sia eletto a suffragio universale, diretto e a scrutino segreto, secondo i principi del diritto di voto universale ed eguale. Il Presidente della Repubblica è eletto per un periodo di cinque anni ma non può essere eletto a tale carica per più di due mandati consecutivi. Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

Diritto di voto

Il diritto di voto alle elezioni del Presidente della Repubblica è universale ed eguale, il che significa che ce l’hanno tutti quelli che hanno il diritto di votare alle elezioni dell’Assemblea nazionale. Il principio del suffragio universale si applica sia al suffragio diretto che a quello indiretto.

La Legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica specifica chi ha il diritto di votare e di essere eletto Presidente della Repubblica. Ha diritto di votare e di essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino sloveno che abbia compiuto i diciotto anni di età il giorno delle votazioni.

Organizzazione delle elezioni

Le elezioni del Presidente della Repubblica hanno alcune particolarità, ma non differiscono in modo significativo dalle elezioni dell’Assemblea nazionale, quindi per queste elezioni si applicano l’organizzazione e la tecnica delle elezioni che sono utilizzate per le elezioni dell’Assemblea nazionale. Pertanto, le disposizioni della Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale si applicano per analogia a questioni che non sono specificamente disciplinate dalla Legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

Anche le elezioni del Presidente della Repubblica sono anche condotte e attuate dagli organi elettorali nominati ai sensi della Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.

Candidatura

I candidati alla carica di Presidente della Repubblica sono nominati dai deputati dell’Assemblea nazionale, dai partiti politici e dagli elettori. Il processo della candidatura si svolge in modo analogo alle elezioni dell’Assemblea nazionale. Indipendentemente dalla modalità di candidatura, la regola di base è che ogni deputato del parlamento e ogni elettore possono sostenere un solo candidato.

Per la candidatura a Presidente della Repubblica è richiesto il consenso scritto del candidato. Un candidato alla presidenza della Repubblica può revocare il proprio consenso mediante dichiarazione scritta.

La proposta della candidatura, che deve includere le componenti obbligatorie, deve essere presentata direttamente alla Commissione elettorale nazionale entro e non oltre il venticinquesimo giorno precedente la giornata delle votazioni.

Sulla base delle candidature confermate da quest’ultima, la Commissione elettorale nazionale determina un elenco delle candidature alla carica di Presidente della Repubblica con i nominativi dei candidati e i nomi dei proponenti. L’ordine delle candidature viene determinato a sorte. Tali liste devono altresì essere pubblicate dalla Commissione elettorale nazionale, e precisamente entro e non oltre quindici giorni dalle votazioni.

Votazione e determinazione del risultato della votazione

Per quanto riguarda l’organizzazione e l’operato dei seggi elettorali, la votazione e la determinazione del risultato delle votazioni, si applicano le disposizioni della Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale, salvo diversa disposizione della Legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

La scheda elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica contiene i nomi e i cognomi dei candidati nell’ordine della lista dei candidati e le indicazioni sulle modalità di votazione. Un elettore può votare per un solo candidato cerchiando il numero davanti al nome e cognome del candidato per il quale sta votando.

Il risultato elettorale è determinato dalla Commissione elettorale nazionale. È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi a scrutinio valido. Qualora nessun candidato alla Presidenza della Repubblica ottenga la maggioranza dei voti validi dell’elettorato, la votazione si ripete tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l’elezione del Presidente della Repubblica è quindi previsto un secondo turno elettorale in cui si sfideranno solo due candidati.

Dopo che la Commissione elettorale nazionale ha accertato i risultati delle elezioni, redige un rapporto sui risultati delle elezioni per il Presidente della Repubblica e lo presenta al Presidente dell’Assemblea nazionale e lo pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. Con questo si conclude ufficialmente il processo di elezione del Presidente della Repubblica.

Legislazione

Il sistema elettorale per le elezioni del Presidente della Repubblica è regolato dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia e dalla Legge sulle elezioni del Presidente della Repubblica.