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I cittadini eleggono i membri dell’Assemblea nazionale sulla base del suffragio universale, uguale, diretto e a scrutinio segreto. I mandati sono suddivisi secondo il sistema proporzionale. Vengono eletti in parlamento novanta deputati appartenenti ai partiti che alle elezioni hanno superato la soglia di sbarramento del quattro per cento.

Principi giuridici fondamentali

I mandati sono suddivisi secondo il sistema proporzionale che è integrato da alcuni elementi del sistema maggioritario. Questi includono il voto sui singoli candidati nei distretti elettorali e la determinazione di una soglia di sbarramento per entrare in parlamento. I deputati sono eletti nelle circoscrizioni elettorali definite in modo tale che gli elettori, all’incirca in base al numero di abitanti, votino per lo stesso numero di deputati.

La selezione dei candidati (e il processo di candidatura) avviene principalmente nei partiti politici. Si deve tener conto della volontà dei membri del partito e del sostegno degli elettori o dei deputati. La legge consente inoltre che le liste dei candidati siano proposte dagli elettori stessi che votano i singoli candidati nell’elenco dei candidati per circoscrizione.

Tipi di elezioni

Le elezioni per l’Assemblea nazionale possono essere generali, suppletive, ripetute e successive.

Nelle elezioni generali, gli elettori eleggono tutti i deputati dell’Assemblea nazionale. Nel contesto delle elezioni generali si distingue tra elezioni ordinarie e anticipate. Le elezioni ordinarie sono quelle che si svolgono ogni quattro anni prima della scadenza del mandato. Le elezioni anticipate sono indette se l’Assemblea nazionale viene sciolta prima della fine del regolare periodo elettorale di quattro anni che è stabilito nella Costituzione della Repubblica di Slovenia.

Contrariamente alle elezioni generali, le altre elezioni dell’Assemblea nazionale si tengono solo per i singoli deputati (elezioni suppletive) o per parte delle elezioni (elezioni ripetute e successive).

Circoscrizioni elettorali

Le circoscrizioni elettorali sono aree in cui, prima delle elezioni, viene divisa l’intera area in cui si svolgono le elezioni. Nelle elezioni dell’Assemblea nazionale si divide così il territorio dell’intero Paese.

Le circoscrizioni sono divise in distretti, e precisamente per il numero di deputati eletti nella circoscrizione elettorale, cioè in undici distretti per ogni circoscrizione elettorale. Tuttavia, i candidati non sono eletti dai singoli distretti elettorali, ma i voti che ricevono alle elezioni vengono sommati a favore della lista dei candidati a livello di circoscrizione.

Diritto di voto

Ogni cittadino della Repubblica di Slovenia che abbia compiuto i diciotto anni di età il giorno del voto ha diritto di votare e di essere eletto deputato. Fanno eccezione le persone che, a causa di malattia mentale, ritardo o disabilità, sono state completamente private della capacità giuridica o della potestà genitoriale estesa dei propri genitori o di altre persone maggiorenni e non sono in grado di comprendere il significato, lo scopo e gli effetti delle elezioni; quest’ultimo deve essere determinato separatamente dal Tribunale che emette una decisione nel procedimento di privazione del diritto di voto.

Il diritto di voto è esercitato dall’elettore nel collegio elettorale in cui ha la residenza permanente o dove lui o uno dei genitori ha avuto l’ultima residenza permanente. Quest’ultimo si applica nel caso di una persona che non ha una residenza permanente nella Repubblica di Slovenia o che ha deciso così personalmente.

Il diritto di votare e di essere eletto deputato della comunità nazionale italiana o ungherese spetta ai membri di queste comunità nazionali che hanno diritto di voto.

Gli elettori votano di persona e a scrutinio segreto. Nessuno può votare per delega. Nessuno è ritenuto responsabile del voto, né è tenuto a dichiarare se ha votato, come ha votato o perché non ha votato. 

Candidatura

La procedura di candidatura si svolge dinanzi alla Commissione elettorale della circoscrizione e alla Commissione elettorale nazionale. I candidati possono essere nominati da partiti politici ed elettori.

Nella lista possono esserci al massimo tanti candidati quanti sono i deputati da eleggere nella circoscrizione elettorale. Un candidato può candidarsi in un solo collegio e in una sola lista di candidati e nessun genere può essere rappresentato nella lista di candidati in misura inferiore al 35% del totale dei candidati di lista.

Convalida delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale del collegio elettorale entro trenta giorni al massimo dalla data delle votazioni. Quest’ultima emette la decisione di conferma o di rigetto della lista dei candidati entro venti giorni al massimo dalla data delle votazioni. 

Determinazione dell’esito delle elezioni

L’elezione dei deputati rispetta il principio che gli interessi politici devono essere rappresentati proporzionalmente nell’Assemblea nazionale. I mandati sono divisi su due livelli, e precisamente quello della circoscrizione elettorale e a livello nazionale. In un collegio elettorale i seggi sono divisi in base al quoziente elettorale che si calcola dividendo il numero totale dei voti espressi per tutte le liste di candidati del collegio elettorale per il numero dei deputati da eleggere nel collegio, aumentato di uno e arrotondato per eccesso. Tale quoziente divide il numero dei voti per la lista. La lista ha tanti seggi quanto il quoziente contenuto nel numero di tali voti.

La soglia per l’ingresso all’Assemblea nazionale è fissata al 4% del numero totale dei voti. Nella ripartizione dei mandati non vengono prese in considerazione le liste o le liste omonime che non hanno raggiunto la soglia nel territorio del Paese.

I mandati che non sono stati distribuiti nelle circoscrizioni vengono ripartiti a livello statale assegnando alle liste o alle liste omonime tanti seggi quanta è la differenza tra il numero di seggi che riceverebbero in base alla somma dei voti a livello statale e il numero dei seggi ottenuti nelle circoscrizioni elettorali. 

Organizzazione delle elezioni

Organizzando le elezioni ne consentiamo la loro attuazione tecnica. Gli organi elettorali che conducono e attuano le elezioni svolgono in questo un ruolo chiave. Le elezioni per l’Assemblea nazionale sono condotte dalla Commissione elettorale nazionale, dalle commissioni elettorali dei collegi elettorali e dalle commissioni elettorali distrettuali.

Per l’elezione dei deputati delle comunità nazionali italiana e ungherese, nominiamo commissioni elettorali per le circoscrizioni speciali. Le elezioni sono condotte direttamente nei seggi elettorali dai comitati elettorali, nominati per ogni elezione. La Commissione elettorale nazionale sovrintende e coordina le procedure elettorali. 

Tutela del diritto di voto

Il diritto di voto è uno dei diritti politici fondamentali. La tutela del diritto di voto è principalmente intesa a tutelare la libertà e la segretezza del voto e a monitorare la determinazione dei risultati elettorali. Viene garantito l’esercizio della tutela del diritto di voto nei procedimenti dinanzi alle commissioni elettorali e dinanzi all’Assemblea nazionale. Viene garantita anche la tutela giurisdizionale del diritto di voto in Tribunale.

Domande e risposte

Legislazione

Le elezioni dell’Assemblea nazionale sono regolate dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale - ZVDZ. La legge disciplina le questioni sostanziali, in particolare il diritto di voto, la formazione dei collegi elettorali e l’organizzazione delle elezioni e le questioni procedurali, in particolare le modalità di voto, la determinazione dell’esito delle elezioni e la tutela del diritto di voto.

L’emendamento alla Legge ZVDZ, adottato nell’aprile 2017, ha eliminato l’incostituzionalità accertata dalla Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia con la decisione del 2007 e che riguardava l’organizzazione delle elezioni per corrispondenza, e l’incostituzionalità accertata dalla Corte costituzionale con la decisione del 2014 che riguardava l’accessibilità dei seggi elettorali per i disabili. In conformità con l’emendamento, viene garantito alle persone disabili l’accesso a tutti i seggi elettorali e si consente inoltre alle persone disabili di votare per corrispondenza. L’emendamento ha introdotto un termine più adeguato per la presentazione delle candidature, ovvero, invece di venticinque giorni prima, entro e non oltre il trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni. Ha anche eliminato la disposizione secondo cui la propaganda elettorale pubblica deve terminare entro e non oltre 24 ore prima del giorno delle elezioni, poiché la durata della campagna elettorale è regolata dalla Legge sulla campagna elettorale e referendaria. Al tempo stesso, la modifica della legge ha eliminato alcune carenze che sono emerse nella pratica e che la Commissione elettorale nazionale aveva segnalato da tempo, tra cui il fatto che le istruzioni impartite dalla Commissione elettorale nazionale sono obbligatorie per gli organi elettorali.

Nel febbraio 2021 è stata adottata la Legge sulle modifiche e le integrazioni alla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale (ZVDZ-D).

Una delle principali innovazioni della Legge ZVDZ-D è il cambiamento del sistema elettorale dei deputati delle comunità nazionali autoctone. Secondo la precedente disposizione, i deputati delle comunità nazionali venivano eletti secondo il c.d. metodo di Borda. A causa della complessità di un tale sistema elettorale, quest’ultimo è stato modificato o semplificato in modo tale da introdurre un sistema elettorale maggioritario a turno unico per le elezioni all'Assemblea nazionale dei deputati dei membri delle comunità nazionali italiana e ungherese.

La Legge ZVDZ-D ha anche integrato quelle disposizioni di legge che migliorano l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, ovvero ha applicato soluzioni che si sono rivelate valide nella pratica. Ai sensi della Legge ZVDZ-D, nella lista dei candidati deve essere menzionato il CAUC (Codice Anagrafico Unico del Cittadino) al posto della data di nascita, il che consentirà una verifica efficiente e semplificata delle candidature mediante un collegamento informatico al sistema informativo a supporto dei compiti elettorali, tramite questo identificatore univoco con il registro elettorale (modifica dell’articolo 51 della Legge ZVDZ). Viene inoltre determinata una base giuridica integrata per la gestione della raccolta delle liste di candidati da parte della Commissione elettorale nazionale, secondo le sue competenze giuridiche e al fine di fornire supporto tecnico alle elezioni.

La Legge ZVDZ-D ha anche formulato raccomandazioni affinché la legislazione elettorale sia modificata in modo tale che le persone che vengono private imprevedibilmente della libertà entro dieci giorni prima del giorno del voto, o che sono ricoverate involontariamente in ospedale o sono soggette all’assistenza istituzionale di un istituto di assistenza sociale, possano esercitare efficacemente il diritto di voto. Conformemente alla Legge ZVDZ-D, in tali casi il termine per notificare la propria intenzione di votare per corrispondenza viene ridotto da dieci a cinque giorni.