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Attraversamento dei confini

Stiamo cercando di contenere la diffusione dell’infezione da coronavirus anche con le restrizioni e le misure ai confini all’ingresso in Slovenia. In tal modo vogliamo garantire la massima sicurezza possibile dei residenti e dei viaggiatori.

Nell’attraversamento del confine di Stato si applicano determinate restrizioni, a seconda del paese da cui si arriva in Slovenia. L’Istituto nazionale di salute pubblica (NIJZ) monitora da vicino la situazione epidemiologica in Slovenia e nel mondo e formula una valutazione della situazione epidemiologica in ogni paese. Sulla base di tali valutazioni il Governo determina gli elenchi dei paesi che sono soggetti a varie misure all’ingresso in Slovenia.

Al ritorno in Slovenia bisogna seguire le raccomandazioni del NIJZ e le altre misure in vigore durante l'epidemia. Si segnala inoltre che gli stranieri che entrano in Slovenia devono rispettare le norme che, al fine di prevenire il contagio all’interno del paese, limitano temporneamente il movimento e il raduno di persone (sono  vietati gli assembramenti di più di dieci persone; limitazione dei movimenti tra le 21 e le 6 ecc.).

Per semplificare il viaggio in Slovenia, la Polizia ha predisposto l’app Ingresso in Slovenia. È destinata ai viaggiatori che si recano nel nostro Stato o che transitano attraverso il territorio della Slovenia. L’utilizzo dell’app è facoltativo. 

Per tutti i paesi che non sono esplicitamente elencati nella lista rossa, si ritiene che non abbiano un alto rischio di infezione e le persone che arrivano da tali paesi o unità amministrative dei paesi possono entrare nella Repubblica di Slovenia senza essere mandate in quarantena a casa e senza presentare un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2.

Andorra, il Principato di Monaco, San Marino e il Vaticano sono considerati allo stesso modo degli Stati membri dell'area Schengen.

Lista rossa degli Stati

I paesi con un quadro epidemiologico in peggioramento o le unità amministrative dei paesi sono inseriti nella lista rossa.

Viene disposta una quarantena di dieci (10) giorni per le persone che entrano nella Repubblica di Slovenia e provengono da tale Stato a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2. Il test molecolare (RT-PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'area Schengen o da un'organizzazione o una persona autorizzata che l'Istituto di  microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione (NLZOH) hanno riconosciuto come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH), il test  non deve essere più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato. Il test può essere effettuato anche con il test rapido antigenico in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e non deve essere più vecchio di 24 ore dal tampone effettuato.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha neanche bisogno del risultato negativo del test (RT-PCR o test rapido antigenico). Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

  1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale o da quest’ultimo;
  2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest’ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito* e lascia la Slovenia entro 8 ore dall’ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall’uscita;
  3. la persona che transita* attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall’ingresso;
  4. la persona con passaporto diplomatico;
  5. un rappresentante di autorità di sicurezza estere (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile e il rappresentante di un’autorità di sicurezza slovena (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e ritorna dall’altro Stato una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile;
  6. un membro delle Forze armate slovene, della Polizia o un dipendente di un’autorità statale che torna da un distacco lavorativo all’estero, nonché un dipendente di un’autorità statale in viaggio d’affari all’estero;
  7. la persona che è stata portata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o con un veicolo sanitario e il personale medico all’interno del veicolo;
  8. un bambino di età inferiore ai 13 anni che attraversa il confine con un familiare stretto non sottoposto a quarantena o al quale è comunque consentito l’ingresso in Slovenia;
  9. un membro della Protezione civile o della sanità, Vigili del Fuoco, Polizia o altri che effettuano trasporti umanitari o forniscono assistenza in caso di catastrofi naturali rientrando entro 48 ore dall’attraversamento del confine;
  10. il proprietario o affittuario di un terreno nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine di Stato con il paese vicino allo scopo di eseguire i lavori agricoli e forestali e rientra attraversa il confine, entro e non oltre 10 ore dall'attraveramento del confine;
  11. la persona guarita da COVID-19 che presentiun attestato* di un tampone antigenico rapido (HAGT) o un tampone molecolare PCR positivo per SARS-CoV-2, con data tra 21 giorni e 6 mesi dalla data d'ingresso in Slovenia o un certificato medico che attesti che il soggetto abbia avuto Covid-19 e che siano passati non più di 6 mesi dai primi sintomi;
  12. la persona che presenti un attestato di vaccinazione COVID-19 attestante che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di Biontech/Pfizer o 14 giorni del produttore MODERNA o almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del produttore AstraZeneca;
  13. la persona di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell’articolo 6 del decreto* proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti inferiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia.

*L’eccezione per lo svolgimento di compiti nel settore dei trasporti internazionali si applica ai conducenti di un veicolo commerciale. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l’eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell’articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

Transito significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell’UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l’ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

* Per le persone di cui ai punti 11 e 12 si tiene conto di attestati di test o vaccinazioni che sono stati rilasciati negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen o da organizzazioni o individui in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e gli alimenti (NLZOH) riconoscono come idonei e sono pubblicati sul sito web del Laboratorio NLZOH. Il certificato medico di cui al punto 11 viene preso in considerazione se rilasciato negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen.

* Le persone di cui al punto 13 sono:

  • il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che giustifica l’attraversamento del confine come lavoratore migrante giornaliero e rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  • un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un documento di viaggio lasciapassare, e con l’invito o il certificato rilasciato da un’autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

Elenco dei paesi con un quadro epidemiologico peggiore

L’ingresso è consentito se proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che ha un’incidenza a 14 giorni di casi di contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti che è superiore all’incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia, senza essere messo in quarantena domiciliare, presentando un risultato negativo del test RT-PCR o del test rapido antigenico non antecedente a sette giorni:

  1. il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  3. un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  4. la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Il test molecolare (secondo il metodo PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’area Schengen o da un’organizzazione o una persona autorizzata in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH) riconoscono come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH). Il test per la presenza di Covid-19 può essere effettuato anche con un test antigenico rapido - HAG in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen.

Lista degli Stati membri dell'UE o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti superiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia (si applica dal 13 febbraio 2021):

  1. Repubblica Ceca
  2. Estonia

Lista rossa dei paesi (si applica dal 26 febbraio 2021):

  • Stati membri dell’UE o dell’area Schengen:
  1. Andorra
  2. Austria
  3. Belgio
  4. Bulgaria
  5. Cipro
  6. Repubblica Ceca
  7. Estonia
  8. Finlanda (solo determinate unità amministrative):
    - Helsinki – Uusimaa
  9. Francia: 
    - tutte le unità amministrative della Francia continentale e tutti i territori d’oltremare, ad eccezione dei territori d’oltremare di Guyana, Martinica e La Reunion
  10. Grecia (solo determinate unità amministrative):
    - Attica
    - Grecia centrale
    - Grecia occidentale
  11. Croazia
  12. Irlanda
  13. Italia (solo determinate unità amministrative):
    - tutte le unità amministrative, ad eccezione dell’unità amministrativa della Val d’Aosta e Sardegna
  14. Lettonia
  15. Lituania
  16. Ungheria
  17. Malta
  18. Principato di Monaco
  19. Germania
  20. Liechtenstein
  21. Lussemburgo
  22. Paesi Bassi
  23. Polonia
  24. Portogallo (solo singole unità amministrative): tutte le unità amministrative del Portogallo continentale e tutti i territori d’oltremare ad eccezione della regione autonoma delle Azzorre
  25. Romania
  26. San Marino
  27. Slovacchia
  28. Spagna
  29. Svezia
  30. Svizzera
  31. Vaticano

Paesi terzi

  1. Afghanistan
  2. Albania
  3. Algeria
  4. Angola
  5. Antigua e Barbuda
  6. Argentina
  7. Armenia
  8. Azerbaijan
  9. Bahamas
  10. Bahrein
  11. Bangladesh
  12. Barbados
  13. Belize
  14. Bielorussia
  15. Benin
  16. Botswana
  17. Bolivia
  18. Bosnia ed Erzegovina
  19. Brasile
  20. Burkina Faso
  21. Burundi
  22. Butan
  23. Ciad
  24. Cile
  25. Montenegro
  26. Repubblica democratica del Congo
  27. Repubblica Dominicana
  28. Egitto
  29. Ecuador
  30. Guinea equatoriale
  31. Eritrea
  32. Eswatini
  33. Etiopia
  34. Filippine
  35. Gabon
  36. Gambia
  37. Ghana
  38. Georgia
  39. Guyana francese
  40. Guatemala
  41. Guinea
  42. Guinea Bissau
  43. Haiti
  44. Honduras
  45. India
  46. Indonesia
  47. Iraq
  48. Iran
  49. Israele
  50. Giamaica
  51. Yemen
  52. Giordania
  53. Sudafrica
  54. Sudan meridionale
  55. Camerun
  56. Canada
  57. Qatar
  58. Kazakistan
  59. Kenia
  60. Kirghizistan
  61. Columbia
  62. Comore
  63. Kosovo
  64. Costarica
  65. Kuwait
  66. Lesotho
  67. Libano
  68. Liberia
  69. Libia
  70. Madagascar
  71. Malawi
  72. Malaysia
  73. Maldive
  74. Mali
  75. Marocco
  76. Mauritania
  77. Messico
  78. Moldavia
  79. Mongolia
  80. Mozambico
  81. Namibia
  82. Nepal
  83. Niger
  84. Nigeria
  85. Nicaragua
  86. Oman
  87. Pakistan
  88. Panama
  89. Papua Nova Guinea
  90. Paraguay
  91. Perù
  92. Repubblica del Congo
  93. Russia
  94. Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
  95. Salvador
  96. São Tomé e Príncipe
  97. Arabia Saudita
  98. Senegal
  99. Macedonia del Nord
  100. Sierra Leone
  101. Siria
  102. Costa d’Avorio
  103. Somalia
  104. Serbia
  105. Corea del nord
  106. Repubblica Centrafricana
  107. Seychelles
  108. Santa Lucia
  109. Saint Vincent e Grenadine
  110. Suriname
  111. Tagikistan
  112. Tanzania
  113. Togo
  114. Trinidad e Tobago
  115. Tunisia
  116. Turchia
  117. Turkmenistan
  118. Ucraina
  119. Uruguay
  120. Uzbekistan
  121. Venezuela
  122. Timor Est
  123. Zambia
  124. Stati Uniti d’America
  125. Emirati Arabi Uniti
  126. Isole di Capo Verde
  127. Zimbabwe

Notifica delle decisioni di quarantena al confine

La persona che sarà messa in quarantena all’attraversamento del confine può entrare in Slovenia da qualsiasi valico di frontiera o punto di controllo. La persona che non è residente nella Repubblica di Slovenia sarà messa in quarantena all’indirizzo effettivo in cui sarà ospitata. I costi sostenuti in relazione alla quarantena saranno a carico della persona stessa. Se il cittadino straniero che non ha un domicilio nella Repubblica di Slovenia, non è in grado di dimostrare un indirizzo in cui soggiornare durante il periodo di quarantena, non gli è consentito l’ingresso nella Repubblica di Slovenia se non sono garantite delle strutture ricettive idonee per il periodo della quarantena.

Cessazione della quarantena

Se la persona che la Polizia, all'ingresso nella Repubblica di Slovenia, ha messo in quarantena presso il domicilio ed effettua durante il periodo di quarantena un test per la presenza di SARS-CoV-2, secondo il metodo PCR o il test rapido antigenico e il risultato del test è negativo, può interrompere la quarantena. La persona non è tenuta a informare nessuno in merito, in caso di eventuale controllo (da parte della Polizia, ZIRS o NIJZ) deve però avere con sé come prova sia il certificato (da cui si evince la data di messa in quarantena) che l’avviso sul risultato negativo del test molecolare (PCR) per la presenza di SARS-CoV-2 (da cui devono risultare la data in cui è stato effettuato il test e il risultato.

Attraversamento del confine di Stato con la Croazia

Dal 26 febbraio 2021 tutta la Croazia è sulla lista rossa. Viene disposta una quarantena di dieci giorni per le persone che entrano in Slovenia e arrivano dalla Croazia, a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2. Il test molecolare (RT-PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'area Schengen o da un'organizzazione o una persona autorizzata che l'Istituto di  microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione (NLZOH) hanno riconosciuto come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH), il test  non deve essere più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato. Il test può essere effettuato anche con il test rapido antigenico in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e non deve essere più vecchio di 24 ore dal tampone effettuato.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha neanche bisogno del risultato negativo del test (RT-PCR o test rapido antigenico). Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

  1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale o da quest’ultimo;
  2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest’ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito* e lascia la Slovenia entro 8 ore dall’ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall’uscita;
  3. la persona che transita* attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall’ingresso;
  4. la persona con passaporto diplomatico;
  5. un rappresentante di autorità di sicurezza estere (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile e il rappresentante di un’autorità di sicurezza slovena (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e ritorna dall’altro Stato una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile;
  6. un membro delle Forze armate slovene, della Polizia o un dipendente di un’autorità statale che torna da un distacco lavorativo all’estero, nonché un dipendente di un’autorità statale in viaggio d’affari all’estero;
  7. la persona che è stata portata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o con un veicolo sanitario e il personale medico all’interno del veicolo;
  8. un bambino di età inferiore ai 13 anni che attraversa il confine con un familiare stretto non sottoposto a quarantena o al quale è comunque consentito l’ingresso in Slovenia;
  9. un membro della Protezione civile o della sanità, Vigili del Fuoco, Polizia o altri che effettuano trasporti umanitari o forniscono assistenza in caso di catastrofi naturali rientrando entro 48 ore dall’attraversamento del confine;
  10. il proprietario o affittuario di un terreno nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine di Stato con il paese vicino allo scopo di eseguire i lavori agricoli e forestali e rientra attraversa il confine, entro e non oltre 10 ore dall'attraveramento del confine;
  11. la persona guarita da COVID-19 che presentiun attestato* di un tampone antigenico rapido (HAGT) o un tampone molecolare PCR positivo per SARS-CoV-2, con data tra 21 giorni e 6 mesi dalla data d'ingresso in Slovenia o un certificato medico che attesti che il soggetto abbia avuto Covid-19 e che siano passati non più di 6 mesi dai primi sintomi;
  12. la persona che presenti un attestato di vaccinazione COVID-19 attestante che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di Biontech/Pfizer o 14 giorni del produttore MODERNA o almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del produttore AstraZeneca;
  13. la persona di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell’articolo 6 del decreto* proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti inferiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia.

*L’eccezione per lo svolgimento di compiti nel settore dei trasporti internazionali si applica ai conducenti di un veicolo commerciale. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l’eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell’articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

Transito significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell’UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l’ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

* Per le persone di cui ai punti 11 e 12 si tiene conto di attestati di test o vaccinazioni che sono stati rilasciati negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen o da organizzazioni o individui in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e gli alimenti (NLZOH) riconoscono come idonei e sono pubblicati sul sito web del Laboratorio NLZOH. Il certificato medico di cui al punto 11 viene preso in considerazione se rilasciato negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen.

* Le persone di cui al punto 13 sono:

  • il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che giustifica l’attraversamento del confine come lavoratore migrante giornaliero e rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  • un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un documento di viaggio lasciapassare, e con l’invito o il certificato rilasciato da un’autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

Elenco dei paesi con un quadro epidemiologico peggiore

L’ingresso è consentito se proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che ha un’incidenza a 14 giorni di casi di contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti che è superiore all’incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia, senza essere messo in quarantena domiciliare, presentando un risultato negativo del test RT-PCR o del test rapido antigenico non antecedente a sette giorni:

  1. il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  3. un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  4. la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Il test molecolare (secondo il metodo PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’area Schengen o da un’organizzazione o una persona autorizzata in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH) riconoscono come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH). Il test per la presenza di Covid-19 può essere effettuato anche con un test antigenico rapido - HAG in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen.

Lista degli Stati membri dell'UE o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti superiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia (si applica dal 13 febbraio 2021):

  1. Repubblica Ceca
  2. Estonia

Attraversamento del confine di Stato con l’Italia

Sulla lista rossa ci sono tutte le unità amministrative dell’Italia, ad eccezione dell’unità amministrativa della Val d’Aosta e Sardegna (è in vigore dal 26 febbraio 2021). 

Per la persona proveniente dall’Italia, ad eccezione dell’unità amministrativa della Val d’Aosta, viene disposta una quarantena di dieci giorni a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

Dall’Italia è possibile entrare in Slovenia da qualsiasi valico previsto per l’attraversamento del confine. Indipendentemente dal luogo e dalle modalità di ingresso, ciascuna persona deve soddisfare le condizioni per l’ingresso ai sensi del presente decreto.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2. Il test molecolare (RT-PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'area Schengen o da un'organizzazione o una persona autorizzata che l'Istituto di  microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione (NLZOH) hanno riconosciuto come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH), il test  non deve essere più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato. Il test può essere effettuato anche con il test rapido antigenico in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e non deve essere più vecchio di 24 ore dal tampone effettuato.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha neanche bisogno del risultato negativo del test (RT-PCR o test rapido antigenico). Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

  1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale o da quest’ultimo;
  2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest’ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito* e lascia la Slovenia entro 8 ore dall’ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall’uscita;
  3. la persona che transita* attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall’ingresso;
  4. la persona con passaporto diplomatico;
  5. un rappresentante di autorità di sicurezza estere (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile e il rappresentante di un’autorità di sicurezza slovena (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e ritorna dall’altro Stato una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile;
  6. un membro delle Forze armate slovene, della Polizia o un dipendente di un’autorità statale che torna da un distacco lavorativo all’estero, nonché un dipendente di un’autorità statale in viaggio d’affari all’estero;
  7. la persona che è stata portata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o con un veicolo sanitario e il personale medico all’interno del veicolo;
  8. un bambino di età inferiore ai 13 anni che attraversa il confine con un familiare stretto non sottoposto a quarantena o al quale è comunque consentito l’ingresso in Slovenia;
  9. un membro della Protezione civile o della sanità, Vigili del Fuoco, Polizia o altri che effettuano trasporti umanitari o forniscono assistenza in caso di catastrofi naturali rientrando entro 48 ore dall’attraversamento del confine;
  10. il proprietario o affittuario di un terreno nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine di Stato con il paese vicino allo scopo di eseguire i lavori agricoli e forestali e rientra attraversa il confine, entro e non oltre 10 ore dall'attraveramento del confine;
  11. la persona guarita da COVID-19 che presentiun attestato* di un tampone antigenico rapido (HAGT) o un tampone molecolare PCR positivo per SARS-CoV-2, con data tra 21 giorni e 6 mesi dalla data d'ingresso in Slovenia o un certificato medico che attesti che il soggetto abbia avuto Covid-19 e che siano passati non più di 6 mesi dai primi sintomi;
  12. la persona che presenti un attestato di vaccinazione COVID-19 attestante che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di Biontech/Pfizer o 14 giorni del produttore MODERNA o almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del produttore AstraZeneca;
  13. la persona di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell’articolo 6 del decreto* proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti inferiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia.

*L’eccezione per lo svolgimento di compiti nel settore dei trasporti internazionali si applica ai conducenti di un veicolo commerciale. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l’eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell’articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

Transito significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell’UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l’ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

* Per le persone di cui ai punti 11 e 12 si tiene conto di attestati di test o vaccinazioni che sono stati rilasciati negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen o da organizzazioni o individui in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e gli alimenti (NLZOH) riconoscono come idonei e sono pubblicati sul sito web del Laboratorio NLZOH. Il certificato medico di cui al punto 11 viene preso in considerazione se rilasciato negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen.

* Le persone di cui al punto 13 sono:

  • il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che giustifica l’attraversamento del confine come lavoratore migrante giornaliero e rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  • un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un documento di viaggio lasciapassare, e con l’invito o il certificato rilasciato da un’autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

Elenco dei paesi con un quadro epidemiologico peggiore

L’ingresso è consentito se proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che ha un’incidenza a 14 giorni di casi di contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti che è superiore all’incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia, senza essere messo in quarantena domiciliare, presentando un risultato negativo del test RT-PCR o del test rapido antigenico non antecedente a sette giorni:

  1. il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  3. un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  4. la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Il test molecolare (secondo il metodo PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’area Schengen o da un’organizzazione o una persona autorizzata in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH) riconoscono come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH). Il test per la presenza di Covid-19 può essere effettuato anche con un test antigenico rapido - HAG in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen.

Lista degli Stati membri dell'UE o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti superiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia (si applica dal 13 febbraio 2021):

  1. Repubblica Ceca
  2. Estonia

Attraversamento del confine di Stato con l’Austria

Dal 26 febbraio 2021 tutta l'Austria è sulla lista rossa.

Viene disposta una quarantena di dieci giorni per le persone che entrano in Slovenia e provengono dall'Austria, a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

Dall’Austria è possibile entrare in Slovenia da qualsiasi valico previsto per l’attraversamento del confine. Indipendentemente dal luogo e dalle modalità di ingresso, ciascuna persona deve soddisfare le condizioni per l’ingresso ai sensi del presente decreto.

Dal 15 gennaio 2021, la registrazione elettronica è obbligatoria per l'ingresso in Austria.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2. Il test molecolare (RT-PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'area Schengen o da un'organizzazione o una persona autorizzata che l'Istituto di  microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione (NLZOH) hanno riconosciuto come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH), il test  non deve essere più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato. Il test può essere effettuato anche con il test rapido antigenico in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e non deve essere più vecchio di 24 ore dal tampone effettuato.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha neanche bisogno del risultato negativo del test (RT-PCR o test rapido antigenico). Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

  1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale o da quest’ultimo;
  2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest’ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito* e lascia la Slovenia entro 8 ore dall’ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall’uscita;
  3. la persona che transita* attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall’ingresso;
  4. la persona con passaporto diplomatico;
  5. un rappresentante di autorità di sicurezza estere (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile e il rappresentante di un’autorità di sicurezza slovena (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e ritorna dall’altro Stato una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile;
  6. un membro delle Forze armate slovene, della Polizia o un dipendente di un’autorità statale che torna da un distacco lavorativo all’estero, nonché un dipendente di un’autorità statale in viaggio d’affari all’estero;
  7. la persona che è stata portata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o con un veicolo sanitario e il personale medico all’interno del veicolo;
  8. un bambino di età inferiore ai 13 anni che attraversa il confine con un familiare stretto non sottoposto a quarantena o al quale è comunque consentito l’ingresso in Slovenia;
  9. un membro della Protezione civile o della sanità, Vigili del Fuoco, Polizia o altri che effettuano trasporti umanitari o forniscono assistenza in caso di catastrofi naturali rientrando entro 48 ore dall’attraversamento del confine;
  10. il proprietario o affittuario di un terreno nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine di Stato con il paese vicino allo scopo di eseguire i lavori agricoli e forestali e rientra attraversa il confine, entro e non oltre 10 ore dall'attraveramento del confine;
  11. la persona guarita da COVID-19 che presentiun attestato* di un tampone antigenico rapido (HAGT) o un tampone molecolare PCR positivo per SARS-CoV-2, con data tra 21 giorni e 6 mesi dalla data d'ingresso in Slovenia o un certificato medico che attesti che il soggetto abbia avuto Covid-19 e che siano passati non più di 6 mesi dai primi sintomi;
  12. la persona che presenti un attestato di vaccinazione COVID-19 attestante che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di Biontech/Pfizer o 14 giorni del produttore MODERNA o almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del produttore AstraZeneca;
  13. la persona di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell’articolo 6 del decreto* proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti inferiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia.

*L’eccezione per lo svolgimento di compiti nel settore dei trasporti internazionali si applica ai conducenti di un veicolo commerciale. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l’eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell’articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

Transito significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell’UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l’ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

* Per le persone di cui ai punti 11 e 12 si tiene conto di attestati di test o vaccinazioni che sono stati rilasciati negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen o da organizzazioni o individui in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e gli alimenti (NLZOH) riconoscono come idonei e sono pubblicati sul sito web del Laboratorio NLZOH. Il certificato medico di cui al punto 11 viene preso in considerazione se rilasciato negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen.

* Le persone di cui al punto 13 sono:

  • il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che giustifica l’attraversamento del confine come lavoratore migrante giornaliero e rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  • un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un documento di viaggio lasciapassare, e con l’invito o il certificato rilasciato da un’autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

Elenco dei paesi con un quadro epidemiologico peggiore

L’ingresso è consentito se proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che ha un’incidenza a 14 giorni di casi di contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti che è superiore all’incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia, senza essere messo in quarantena domiciliare, presentando un risultato negativo del test RT-PCR o del test rapido antigenico non antecedente a sette giorni:

  1. il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  3. un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  4. la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Il test molecolare (secondo il metodo PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’area Schengen o da un’organizzazione o una persona autorizzata in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH) riconoscono come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH). Il test per la presenza di Covid-19 può essere effettuato anche con un test antigenico rapido - HAG in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen.

Lista degli Stati membri dell'UE o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti superiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia (si applica dal 13 febbraio 2021):

  1. Repubblica Ceca
  2. Estonia

Attraversamento del confine di Stato con l’Ungheria

Dal 26 febbraio 2021 tutta l'Ungheria è sulla lista rossa.

Viene disposta una quarantena di dieci giorni per le persone che entrano in Slovenia e provengono dall'Ungheria, a causa di un eventuale contagio con il virus SARS-CoV-2.

Dall’Ungheria è possibile entrare in Slovenia da qualsiasi valico previsto per l’attraversamento del confine. Indipendentemente dal luogo e dalle modalità di ingresso, ciascuna persona deve soddisfare le condizioni per l’ingresso ai sensi del presente decreto.

La quarantena non sarà disposta se la persona all'attraversamento del confine presenta un risultato negativo del test per la presenza di SARS-CoV-2. Il test molecolare (RT-PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'area Schengen o da un'organizzazione o una persona autorizzata che l'Istituto di  microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l'ambiente e l'alimentazione (NLZOH) hanno riconosciuto come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH), il test  non deve essere più vecchio di 48 ore dal tampone effettuato. Il test può essere effettuato anche con il test rapido antigenico in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen e non deve essere più vecchio di 24 ore dal tampone effettuato.

Eccezioni senza quarantena e PCR o del test rapido antigenico

Sono state stabilite le eccezioni in cui non sarà disposta la quarantena e la persona non ha neanche bisogno del risultato negativo del test (RT-PCR o test rapido antigenico). Possono quindi entrare da qualsiasi Stato inserito nella lista rossa:

  1. la persona che è incaricata di svolgere dei compiti nel settore del trasporto internazionale o da quest’ultimo;
  2. la persona che effettua il trasporto merci o persone nella Repubblica di Slovenia o da quest’ultima nel commercio, nonché il trasporto merci e passeggeri in transito* e lascia la Slovenia entro 8 ore dall’ingresso e la persona che effettua il trasporto merci o persone dalla Repubblica di Slovenia nel commercio e ritorna nella Repubblica di Slovenia entro 8 ore dall’uscita;
  3. la persona che transita* attraverso la Repubblica di Slovenia e la lascia entro 6 ore dall’ingresso;
  4. la persona con passaporto diplomatico;
  5. un rappresentante di autorità di sicurezza estere (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e lascia la Repubblica di Slovenia una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile e il rappresentante di un’autorità di sicurezza slovena (Polizia o Giustizia) che svolge una mansione ufficiale e ritorna dall’altro Stato una volta svolta la mansione e non appena ciò sia possibile;
  6. un membro delle Forze armate slovene, della Polizia o un dipendente di un’autorità statale che torna da un distacco lavorativo all’estero, nonché un dipendente di un’autorità statale in viaggio d’affari all’estero;
  7. la persona che è stata portata nella Repubblica di Slovenia in ambulanza o con un veicolo sanitario e il personale medico all’interno del veicolo;
  8. un bambino di età inferiore ai 13 anni che attraversa il confine con un familiare stretto non sottoposto a quarantena o al quale è comunque consentito l’ingresso in Slovenia;
  9. un membro della Protezione civile o della sanità, Vigili del Fuoco, Polizia o altri che effettuano trasporti umanitari o forniscono assistenza in caso di catastrofi naturali rientrando entro 48 ore dall’attraversamento del confine;
  10. il proprietario o affittuario di un terreno nella zona di confine o su entrambi i lati del confine di Stato che attraversa il confine di Stato con il paese vicino allo scopo di eseguire i lavori agricoli e forestali e rientra attraversa il confine, entro e non oltre 10 ore dall'attraveramento del confine;
  11. la persona guarita da COVID-19 che presentiun attestato* di un tampone antigenico rapido (HAGT) o un tampone molecolare PCR positivo per SARS-CoV-2, con data tra 21 giorni e 6 mesi dalla data d'ingresso in Slovenia o un certificato medico che attesti che il soggetto abbia avuto Covid-19 e che siano passati non più di 6 mesi dai primi sintomi;
  12. la persona che presenti un attestato di vaccinazione COVID-19 attestante che sono trascorsi almeno sette giorni dal ricevimento della seconda dose di Biontech/Pfizer o 14 giorni del produttore MODERNA o almeno 21 giorni dal ricevimento della prima dose del produttore AstraZeneca;
  13. la persona di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del terzo comma dell’articolo 6 del decreto* proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti inferiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia.

*L’eccezione per lo svolgimento di compiti nel settore dei trasporti internazionali si applica ai conducenti di un veicolo commerciale. Se i conducenti sono senza un veicolo commerciale e in Slovenia non hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia, possono far valere l’eccezione che si applica ai conducenti nel trasporto internazionale (primo punto del primo comma dell’articolo 6 del decreto). I conducenti senza veicolo commerciale che hanno una residenza o un domicilio temporaneo in Slovenia non possono invece far valere tale eccezione.

Transito significa che una persona deve lasciare la Slovenia entro 6 ore, al riguardo deve effettuare il viaggio senza soste inutili e non necessarie, non abbandonando il percorso di transito. I passeggeri possono assolvere a compiti necessari durante il transito, come fare rifornimento di carburante, fermarsi per esigenze fisiologiche, ma non pernottare. Una persona in transito deve essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (anche il visto o il permesso di soggiorno, se richiesto) e di un documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito (a partire dal 14 luglio il documento relativo allo scopo e alla destinazione del transito deve essere presentato solo dai residenti extracomunitari; per i residenti dell’UE è sufficiente il documento di viaggio valido). Non si consente l’ingresso in Slovenia a una persona che si prevede non possa lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi vicini.

* Per le persone di cui ai punti 11 e 12 si tiene conto di attestati di test o vaccinazioni che sono stati rilasciati negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen o da organizzazioni o individui in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e gli alimenti (NLZOH) riconoscono come idonei e sono pubblicati sul sito web del Laboratorio NLZOH. Il certificato medico di cui al punto 11 viene preso in considerazione se rilasciato negli Stati membri dell’UE o dell’area Schengen.

* Le persone di cui al punto 13 sono:

  • il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che giustifica l’attraversamento del confine come lavoratore migrante giornaliero e rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  • un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  • la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Le persone alle quali le organizzazioni internazionali hanno rilasciato un documento di viaggio lasciapassare, e con l’invito o il certificato rilasciato da un’autorità statale della Repubblica di Slovenia, e dimostrano lo scopo ufficiale della loro visita in Slovenia, sono trattate allo stesso modo dei titolari dei passaporti diplomatici.

Elenco dei paesi con un quadro epidemiologico peggiore

L’ingresso è consentito se proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o dell'area Schengen che ha un’incidenza a 14 giorni di casi di contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti che è superiore all’incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia, senza essere messo in quarantena domiciliare, presentando un risultato negativo del test RT-PCR o del test rapido antigenico non antecedente a sette giorni:

  1. il lavoratore migrante giornaliero transfrontaliero che ha un rapporto di lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un altro Stato dell’area Schengen, munito di adeguato documento o dichiarazione sottoscritta, che rientra entro 14 ore dall’attraversamento del confine;
  2. la persona che attraversa il confine (giornalmente o periodicamente) perché inserita in un programma educativo - formativo o scientifico nella Repubblica di Slovenia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen e lo dimostra con i relativi attestati. Se la persona è minorenne o non può viaggiare da sola per altri motivi, può essere accompagnata da un’altra persona, che deve rientrare subito dopo aver effettuato il trasporto;
  3. un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen dove ha svolto attività di assistenza e aiuto a persone con necessità o membri della famiglia, accudimento di minori, lavori di manutenzione su edifici privati o terreni di proprietà o in affitto o utilizzo, oppure ha agito per evitare rischi alla salute, alla vita o ai beni, e rientra entro 12 ore dall’attraversamento del confine;
  4. la persona che ha un appuntamento fissato nella Repubblica di Slovenia per una visita medica o altra prestazione sanitaria e rientra subito dopo l’espletamento della prestazione. Se l’appuntamento è fissato per una persona minorenne, l’ingresso in Slovenia è consentito anche al suo accompagnatore alle stesse condizioni.

Il test molecolare (secondo il metodo PCR) deve essere effettuato in un paese membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’area Schengen o da un’organizzazione o una persona autorizzata in paesi terzi che l’Istituto di microbiologia e immunologia e il Laboratorio nazionale per la salute, l’ambiente e l’alimentazione (NLZOH) riconoscono come idonea e la pubblicano sul sito web del Laboratorio (NLZOH). Il test per la presenza di Covid-19 può essere effettuato anche con un test antigenico rapido - HAG in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’area Schengen.

Lista degli Stati membri dell'UE o dell'area Schengen che nei 14 giorni precedenti registra un tasso di incidenza del contagio da COVID-19 su 100.000 abitanti superiore all'incidenza a 14 giorni nella Repubblica di Slovenia (si applica dal 13 febbraio 2021):

  1. Repubblica Ceca
  2. Estonia