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Il Consiglio nazionale è la rappresentanza dei titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali. Dal punto di vista delle funzioni statali svolte dagli organi dello Stato, il Consiglio nazionale non può essere considerato né il titolare del potere legislativo, né di quello esecutivo e nemmeno di quello giudiziario.

Ma i poteri e le competenze del Consiglio nazionale dimostrano che opera comunque nell'ambito del potere legislativo poiché, tra l'altro, può proporre all'Assemblea nazionale l'approvazione delle leggi e richiedere che, prima della promulgazione di una determinata legge, l'Assemblea nazionale deliberi nuovamente in merito della stessa (potere di veto).

È composto da 40 consiglieri di Stato, precisamente di quattro rappresentanti dei datori di lavoro, quattro rappresentanti dei lavoratori, quattro rappresentanti degli agricoltori, artigiani e liberi professionisti, sei rappresentanti delle attività non economiche e 22 rappresentanti degli interessi locali. È quindi composto da due parti fondamentali: dai rappresentanti degli interessi lavorativi e sociali da un lato, e dall'altro dai rappresentanti degli interessi locali.

I membri del Consiglio nazionale sono eletti per cinque anni, il che è diverso dai deputati dell'Assemblea nazionale. Con il fatto che la durata di mandato di entrambi gli organi statali non combaci, si garantisce la continuità del loro funzionamento congiunto.