Prevenzione della violenza domestica
Il diritto alla sicurezza personale e a una vita dignitosa senza violenza è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Qualsiasi forma di violenza fondata sull'abuso del potere di una o più persone su un’altra persona o su più persone costituisce una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Uno dei compiti dello Stato è di prevenire per quanto possibile la violenza e, qualora questa si verifichi, di fornire alle vittime un adeguato trattamento, tutela, assistenza e protezione organizzate a livello sistemico e a quello attuativo (dei servizi).
Come violenza domestica si intende ogni tipo di ricorso alla violenza fisica, sessuale, psichica o economica di un familiare nei confronti di un altro membro della famiglia oppure negligenza o stalking nei confronti della vittima e punizioni corporali inflitte ai bambini.
Tipi di violenza domestica
Violenza fisica è qualsiasi uso della forza fisica o la minaccia di ricorrere alla stessa per costringere la vittima a fare o ad omettere o a sopportare qualcosa, limitandone il movimento o la comunicazione e provocando dolore, paura o umiliazione, indipendentemente dal fatto che si siano verificate o meno delle lesioni fisiche (schiaffeggiare, dare calci, ustionare la pelle, colpire, lanciare oggetti addosso, spintonare, torcere le mani, tirare per i capelli, strangolare, strattonare, minacciare o aggredire con un coltello o con un'arma e violenze simili).
Violenza sessuale consiste in comportamenti a sfondo sessuale a cui la vittima non acconsente, ma è costretta a subirli o - a causa del suo livello di sviluppo intellettivo - non ne comprende il significato, nella minaccia di ricorrere a questo tipo di violenza e nella pubblicazione di contenuti riguardanti la vittima (baci, palpeggiamenti, costrizioni a spogliarsi, osservazioni, contatti fisici indesiderati che provocano angoscia e offendono, costrizione a rapporti sessuali, stupro - anche da parte del partner).
Violenza psicologica sono i comportamenti e la diffusione di informazioni con cui il maltrattante provoca nella vittima paura, umiliazione, senso di inferiorità, di pericolo e altri disagi mentali, anche se sono stati commessi utilizzando le tecnologie di informazione e comunicazione (insulti, false accuse, derisione, intimidazioni, provocare senso di colpa, limitare la socializzazione con parenti o amici, gelosia, offese, umiliazioni, urla, “giorni di silenzio”, denigrazione ecc.).
Spesso le forme di violenza si intrecciano tra loro.
Violenza economica consiste nel controllo o nella limitazione ingiustificati nella disponibilità di denaro o dei beni mobili e immobili, nell'inadempimento degli obblighi finanziari o patrimoniali o il trasferimento di tali obblighi a carico della vittima, il che si manifesta soprattutto nel controllo dell'impiego del denaro, nel mancato pagamento degli alimenti, nella sottrazione o nella spendita di denaro altrui, nella limitazione del diritto al lavoro, nella coercizione a firmare un contratto o un testamento, nel rifiuto di lavorare e di prendersi cura della famiglia e comportamenti simili.
La negligenza è una forma di violenza in cui il maltrattante omette il dovere di assistenza alla vittima che ne ha bisogno a causa di malattia, disabilità, età, condizioni di sviluppo o altre circostanze personali. Si tratta di casi di privazione di beni vitali, ad esempio medicinali, cibo, ausili, omissione delle cure ecc.
Lo stalking (atti persecutori) è l'instaurazione di un contatto indesiderato deliberatamente ripetuto, il pedinamento, l'imposizione fisica, l'osservazione, la permanenza nei luoghi frequentati dalla vittima o qualsiasi altra forma di intrusione indesiderata nella vita di quest'ultima.
Punizioni corporali ai bambini sono espressamente proibite. Consistono in qualsiasi punizione fisica, crudele o umiliante inflitta ai bambini. Quale punizione corporale o fisica ai bambini si intende ogni atto finalizzato alla punizione di un bambino che comprenda gli elementi di violenza fisica, psicologica o sessuale o di negligenza quale metodo educativo.
- Nessuno ha il diritto di causare violenza.
- Il comportamento violento costituisce la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed è punibile.
- Il comportamento violento comporta numerose conseguenze negative per il maltrattante e per i familiari. Comporta importanti perdite e peggiora la qualità di vita del maltrattante e degli altri familiari.
- Con il comportamento violento si provoca angoscia e sofferenza.
- I bambini vengono considerati vittime di violenza anche se solo presenziano ad essa e la sperimentano indirettamente o se vivono in un ambiente in cui viene perpetrata la violenza. È necessario prendersi cura della loro sicurezza e del loro sano sviluppo.
- Non esiste mai una scusa per la violenza perpetrata. La violenza non è qualcosa che semplicemente accade, la violenza è un comportamento voluto.
- Tutti possiamo acquisire le nuove competenze sociali ovvero i nuovi metodi di modalità di comunicazione costruttiva e non violenta e di espressione delle emozioni, modificando in questo modo il comportamento violento.
Pubblicazioni
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- Informazioni per le persone violente (pdf, 582 KB)
- Informazioni per le persone che hanno sperimentato la violenza (pdf, 584 KB)
- Ordine restrittivo (pdf, 583 KB)
- Misure per garantire la sicurezza (pdf, 579 KB)
Documenti internazionali
- Raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri per rafforzare i sistemi di segnalazione della violenza contro i minori
Legislazione
- Legge sulla prevenzione della violenza domestica (ZPND)
- Regolamento relativo alla cooperazione delle autorità e all'operato dei centri di assistenza sociale, dei team multidisciplinari e dei servizi regionali nella gestione della violenza domestica
- Regolamento relativo alla cooperazione della polizia con le altre autorità e organizzazioni finalizzata ad individuare e a prevenire la violenza domestica
- Regolamento relativo alla gestione della violenza domestica per gli istituti scolastici
- Risoluzione sul programma nazionale di prevenzione della violenza domestica e della violenza contro le donne 2024-2029 (ReNPPND24–29)
Strategie e programmi
- Piano di azione per l'attuazione della Risoluzione sul programma nazionale di prevenzione della violenza domestica e della violenza contro le donne 2024–2029, per il periodo 2024-2025