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Segnalazione di violazioni dei diritti dei passeggeri

Il passeggero deve innanzitutto presentare un reclamo in merito alla violazione dei propri diritti al vettore o al gestore del terminal, entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. L’Amministrazione marittima e l’Ispettorato del mercato agiscono come organismi di gestione delle segnalazioni, ciascuno nella propria area, come specificato di seguito, se le segnalazioni dei passeggeri non sono state risolte con il vettore o il gestore del terminal.

In che modo può aiutarvi l’Amministrazione marittima?

L’amministrazione marittima esamina le segnalazioni dei passeggeri relative a violazioni del primo o del secondo comma degli articoli 9 o 13 o 14 del Regolamento 1177/2010/UE, ovvero violazioni dei diritti dei passeggeri riguardanti:

  • l’accessibilità e le condizioni di accesso,
  • la definizione e la pubblicazione di norme di qualità per l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e
  • la formazione del personale dei vettori e dei gestori dei terminal sulla disabilità.
  • Indicazioni dell’Amministrazione marittima

    Se il passeggero non è soddisfatto della risposta ricevuta dal vettore o dal gestore del terminal, o se non ha ricevuto alcuna risposta da questi ultimi entro due mesi dalla notifica, può presentare una segnalazione all’Amministrazione marittima, nella misura in cui riguarda il settore delle infrazioni trattate da quest’ultima.
    Istruzioni

In che modo può aiutarvi l’Ispettorato del mercato?

L’Ispettorato del mercato esamina le segnalazioni riguardanti:

  • la non discriminazione tra i passeggeri e le condizioni di trasporto fornite dai vettori,
  • la non discriminazione e l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta,
  • i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del viaggio e
  • le informazioni minime da garantire ai passeggeri.

 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento sull’attuazione del Regolamento 1177/2010/UE relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, infatti, l’Ispettorato del mercato è l’organismo esecutivo competente per il controllo dell’attuazione degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 24 del Regolamento 1177/2010/UE. In concreto, ciò significa che l’Ispettorato del mercato può prendere provvedimenti nei confronti di un vettore, di un agente di viaggio, di un tour operator o di un gestore di terminal se:

  • non emette il biglietto al passeggero,
  • le condizioni contrattuali e le tariffe sono offerte sulla base di una discriminazione diretta o indiretta,
  • rifiuta di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o l’imbarco a un passeggero per motivi di disabilità o per mobilità ridotta, o se la prenotazione e il biglietto sono offerti a un costo aggiuntivo o a condizioni diseguali rispetto agli altri passeggeri, o non fornisce esenzioni o condizioni di viaggio speciali,
  • non stabilisce condizioni di accesso non discriminatorie per le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta,
  • non rende pubbliche le condizioni di accesso in formato cartaceo o su internet o su richiesta,
    non fornisce assistenza gratuita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta,
  • non adotta tutte le misure relative alle comunicazioni,
  • non stabilisce e non pubblica le norme di qualità per l’assistenza,
  • non stabilisce le procedure di formazione sulla disabilità,
  • non informa i passeggeri nei modi previsti in caso di cancellazione o partenza ritardata, non fornisce assistenza,
  • non offre un cambiamento di tratta o un rimborso delle spese,
  • non paga il rimborso del biglietto secondo le modalità previste,
  • non fornisce ai passeggeri informazioni adeguate sul viaggio e sui loro diritti,
  • non dispone di un meccanismo per gestire i reclami dei passeggeri.
  • Indicazioni dell’Ispettorato del mercato

    Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta dal vettore o dall'operatore terminale, o se non avete ricevuto una risposta definitiva entro due mesi dalla presentazione del reclamo, potete presentare un reclamo all'Ispettorato del mercato.
    Istruzioni

Relazione sull’esecuzione del Regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo

  • Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento dell’Unione europea n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento della Comunità europea n. 2006/2004, gli organismi preposti all’esecuzione devono pubblicare ogni due anni una relazione sulle azioni collegate all’applicazione del presente regolamento. La struttura della relazione segue la proposta preparata dalla Direzione per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea.
    Relazioni