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Il Governo della Repubblica di Slovenia adotta in seduta per corrispondenza il Decreto contenente misure restrittive temporanee per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nel settore della pubblica amministrazione

Il Governo ha adottato, in seduta per corrispondenza del 10 dicembre 2020, il decreto contenente misure restrittive temporanee per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 nel settore della pubblica amministrazione.

La dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il propagarsi del virus, richiedono, accanto ad altri provvedimenti, lʼadozione di misure temporanee che coinvolgono pure i consolidati rapporti giuridico-processuali tra gli organi e le parti nei procedimenti amministrativi. La riduzione delle occasioni di contatto tra i dipendenti pubblici, gli utenti ed altri partecipanti al procedimento amministrativo, diminuisce altrettanto la possibilità di contagio degli stessi e la diffusione del virus COVID-19, non solo tra i sopraccennati, ma anche tra la popolazione. Lʼadozione dei provvedimenti garantisce la tutela della salute e la salvaguardia delle vite umane, assicurando lʼinalterata continuità delle funzioni degli organi nei procedimenti decisionali amministrativi.

Il decreto, emesso in virtù dei poteri attribuiti dalla Legge sul procedimento amministrativo, introduce misure restrittive temporanee al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nello svolgimento e nelle decisioni dei procedimenti amministrativi:

  1. È ammessa la presentazione delle domande per via elettronica senza lʼutilizzo del certificato digitale qualificato (SIGEN-CA), altrimenti obbligatorio nella comunicazione elettronica tra utenti e organi. Lʼidentificazione degli utenti verrà effettuata tramite il numero identificativo ufficiale (p.es. CAUC, codice fiscale), oppure tramite altri identificatori univoci, stabiliti dallʼorgano per la comunicazione elettronica.
  2. Si riduce la possibilità di presentare domande (oralmente o per iscritto) direttamente allʼorgano competente, eccetto le domande che per legge vanno presentate allʼufficio. In tali casi, i richiedenti e lʼorgano dovranno concordare i termini per la presentazione della domanda. Le modalità di prenotazione telefonica o per posta elettronica verranno esposte in punti visibili, facilmente accessibili e pubblicate sul sito ufficiale dellʼorgano.
  3. Il decreto autorizza lʼorgano di escludere dalle udienze ovvero dalle trattazioni orali il pubblico, qualora ciò fosse necessario per la tutela della salute.
  4. Il decreto limita lʼaccesso a pratiche amministrative per consultazioni o visure dirette in sede, qualora fosse possibile, ai fini della tutela dei diritti del richiedente, la successiva spedizione (per posta o per posta elettronica) di fotocopie della documentazione amministrativa.
  5. Il decreto consente la notificazione degli atti amministrativi anche a mezzo posta elettronica certificata, priva di livelli di sicurezza e standard tecnologici, prescritti dal Codice di procedura amministrativa e dal Regolamento sullʼattività amministrativa. Tali notifiche verranno effettuate previo consenso del destinatario e previa comunicazione dellʼindirizzo di posta elettronica.
  6. Il decreto consente, in via eccezionale, la proroga dei termini per le integrazioni di pratiche incomplete, i cui contenuti sono prestabiliti da un atto amministrativo (decisione, delibera), e nel caso in cui il richiedente possa motivare lʼinadempimento delle obbligazioni causa il rischio di infezione o contenimento della malattia infettiva. Allʼorgano, impedito dallʼemergenza pandemica di emanare delibere entro i termini prescritti dalla legge, è altrettanto consentito di emanare le stesse entro e non oltre il termine perentorio di due mesi. Le parti verranno avvisate a tal riguardo tramite delibera.

Il decreto è valido fino alla revoca dello stato di emergenza ossia fino a tre mesi.