Salta al contenuto

Domani entra in vigore il decreto sulle misure ai valichi di frontiera all’ingresso nella Repubblica di Slovenia

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato oggi il decreto del Governo relativo alle disposizioni e all’attuazione delle misure per prevenire la diffusione da COVID-19, ai valichi di frontiera con l’estero e nei punti di controllo alle frontiere interne della Repubblica di Slovenia. Il decreto specifica dove si trovano i punti di controllo alle frontiere interne con i paesi confinanti di Italia, Austria e Ungheria, quando sono aperti e chi può attraversare il confine di Stato nei singoli punti di controllo. Inoltre il decreto stabilisce nei confronti di chi deve essere disposta la quarantena all’ingresso e a chi è consentito l’ingresso nello Stato. Con il presente decreto vengono abrogati gli atti giuridici che hanno sinora riguardato tale settore. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè domani 12 aprile 2020.

Il decreto non si applica:

  • ai migranti transfrontalieri giornalieri che hanno un certificato relativo al rapporto di lavoro nel paese vicino o che con un’autocertificazione giustificano il motivo per attraversare il confine in qualità di migranti transfrontalieri giornalieri, 
  • ai migranti settimanali transfrontalieri alla frontiera con la Repubblica d’Austria che hanno un certificato relativo al rapporto di lavoro nella Repubblica d’Austria o nella Repubblica di Slovenia,
  • alle persone che partecipano al funerale di un parente stretto in un paese vicino e lo stesso giorno lasciano o ritornano nella Repubblica di Slovenia e sono in possesso di un attestato sulla data e l’ora del funerale, 
  • persone che trasportano merci nella Repubblica di Slovenia o dalla Repubblica di Slovenia in un altro Stato e per le merci in transito,
  • cittadini della Repubblica di Slovenia e stranieri che lo stesso giorno attraversano la Repubblica di Slovenia per recarsi in un altro Stato,
  • persone con passaporto diplomatico,
  • persone che forniscono servizi di emergenza per i quali è stato rilasciato loro un certificato dal ministero competente e la mancata esecuzione di tali servizi, a causa della quarantena disposta, potrebbe portare a un maggiore danno sociale o economico, 
  • membri dei servizi di protezione e salvataggio, personale sanitario, Polizia, Vigili del Fuoco e persone che effettuano trasporti umanitari per la Repubblica di Slovenia che hanno attraversato il confine per l’esercizio delle loro funzioni, 
  • cittadini della Repubblica di Slovenia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica Italiana e dell’Ungheria che sono proprietari o affittuari di terreni agricoli e hanno i loro terreni su entrambi i lati del confine di Stato e svolgono lavori agricoli e di allevamento. 

Viene disposta una quarantena di sette giorni nei confronti di tutti gli altri gruppi di popolazione che entrano nello Stato. L’ultimo giorno di quarantena è obbligatorio il test diagnostico di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19). Se la persona rifiuta di effettuare il tampone o quest’ultimo non può essere eseguito, la quarantena viene prorogata di sette giorni. La quarantena viene prorogata anche se i risultati non sono disponibili il giorno in cui è stato effettuato il tampone, tuttavia sino alla data di ricezione dei risultati del test, ovvero non oltre i 14 giorni dalla data in cui è stata disposta la quarantena. I tamponi vengono prelevati in uno dei punti d’ingresso (ambulatori per COVID-19). Se il tampone è negativo, la quarantena viene interrotta, se è invece positivo, si applicano le linee guida professionali per il trattamento delle persone con infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19).

La quarantena viene disposta all’indirizzo di casa per i cittadini sloveni e stranieri con residenza permanente o domicilio temporaneo in Slovenia, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi giustificati, nel cui caso la sistemazione viene garantita dalla Protezione civile. Per le persone che non hanno una residenza permanente o un domicilio temporaneo in Slovenia o che per motivi giustificati non possono risiedere all’indirizzo della residenza permanente o del domicilio temporaneo la quarantena viene disposta presso l’indirizzo effettivo in cui soggiorneranno. Le spese della quarantena sono a carico delle persone stesse. 

Per il cittadino straniero che svolgerà un lavoro in Slovenia la quarantena è prevista all’indirizzo indicato nel certificato del datore di lavoro che il lavoratore esibisce al confine. Il datore di lavoro deve consegnare tale certificato al lavoratore prima che quest’ultimo attraversi il confine di Stato. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a garantire al lavoratore un alloggio adeguato per la quarantena, conformemente alle raccomandazioni dell’Istituto nazionale di salute pubblica e alla decisione relativa alla quarantena. Il datore di lavoro deve inoltre fornire al lavoratore anche vitto e protezione durante la quarantena disposta.

L’ingresso nel paese non è consentito ai cittadini stranieri che non hanno una residenza permanente o un domicilio temporaneo in Slovenia e non possono indicare un indirizzo in cui passare la quarantena. Parimenti non è consentito l’ingresso in Slovenia alle persone che non saranno in grado di lasciare il territorio della Slovenia a causa delle misure dei paesi confinanti. Inoltre non è consentito l’ingresso nel paese ai cittadini stranieri che non sono residenti in Slovenia e sono positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) o che mostrano evidenti segni di malattia, tipici dell’infezione da nuovo coronavirus (febbre, tosse, mancanza di respiro). In tal caso la Polizia consente l’ingresso nel paese ai cittadini sloveni, a condizione però che contattino immediatamente (necessario e indispensabile) per telefono il proprio medico o il servizio di Pronto soccorso per ulteriori istruzioni.